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Sez. 1, Sentenza n. 28 del 03/01/2013 (Rv. 625190 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Arbitrato societario - Validità di deliberazione del consiglio di amministrazione - Esclusione dell'arbitrato secondo equità e non impugnabile - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625190-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

In tema di arbitrato societario, l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003, secondo il quale anche se la clausola compromissoria autorizzi gli arbitri a decidere secondo equità, ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto e con lodo impugnabile, anche a norma dell'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari, deve essere interpretato in maniera estensiva, così da comprendere non solo le delibere dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2377 cod. civ., ma anche le delibere del consiglio di amministrazione, di cui all'art. 2388 cod. civ., dal momento che entrambe le tipologie di delibere sono impugnabili dal socio davanti all'autorità giudiziaria, in assenza di clausola compromissoria, dovendo ritenersi una diversa e restrittiva interpretazione lesiva dei diritti del socio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 36, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2378, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2388, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)