Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 23/02/2005 (Rv. 579641 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Controversie assoggettabili - In materia societaria - Configurabilità - Limiti - Indisponibilità dell'interesse - Nozione - Fattispecie.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio. (Nella specie, in controversia introdotta prima della entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che ha riconosciuto in modo esplicito la possibilità di devolvere ad arbitri le controversie concernenti la validità delle delibere assembleari - disciplina non applicabile, ex art. 41, Comma primo, del medesimo decreto, ai giudizi già pendenti alla data della sua entrata in vigore - la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto compromettibile una controversia nella quale, attraverso l'impugnazione di una delibera di un Consorzio di imprese, un'impresa consorziata aveva chiesto il pagamento di un conguaglio commisurato all'ammontare dei lavori assegnati alle singole imprese che partecipavano al Consorzio stesso. In motivazione, la Corte ha affermato che gli effetti della delibera impugnata sul bilancio del Consorzio erano soltanto indiretti, in quanto non coinvolgevano direttamente l'applicazione delle norme inderogabili che devono essere osservate nella redazione dei bilanci).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1966, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 35, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 36, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)