Sez. 4, Sentenza n. 33207 del 02/07/2013 Ud. (dep. 31/07/2013) Rv. 255995 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI | Investimento pedone - Colpa esclusiva della vittima - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI
In caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)