Sez. 4, Sentenza n. 32221 del 20/06/2018 Ud. (dep. 13/07/2018) Rv. 273459 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE | Comportamento dei pedoni - Divieto di effettuare sulla carreggiata stradale allenamenti sportivi - Attività di "jogging" - Equiparazione - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE
In tema di circolazione stradale, l'attività di "jogging" svolta dal pedone lungo il margine della carreggiata non rientra nel divieto di cui all'art. 190, comma 9, cod. strada, riferendosi tale disposizione esclusivamente a quelle attività, propedeutiche a competizioni sportive, che comportino un ingombro apprezzabile della carreggiata, con conseguente pericolo per la circolazione stradale. (Fattispecie in tema di omicidio colposo in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso il concorso colposo della vittima investita da un veicolo mentre correva lungo la carreggiata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 190 com. 1, Cod. Strada art. 190 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)