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Sez. 1, Sentenza n. 2503 del 26/07/1971 (Rv. 353533 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - NATURA DEGLI (QUALIFICAZIONE)- IN BASE ALLA NATURA INTRINSECA DELL'ATTO, ANCHE SE NON VI CORRISPONDA IL TITOLO O LA FORMA APPARENTE - LIMITI DI APPLICAZIONE DI TALE PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1971-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353533-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - NATURA DEGLI (QUALIFICAZIONE)- IN BASE ALLA NATURA INTRINSECA DELL'ATTO, ANCHE SE NON VI CORRISPONDA IL TITOLO O LA FORMA APPARENTE - LIMITI DI APPLICAZIONE DI TALE PRINCIPIO.*

L'art 8 della legge di registro - secondo cui le imposte sono applicate secondo l'intrinseca natura degli Atti o dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda il titolo o la Forma apparente - va interpretato nel senso che l'atto deve essere riguardato nella sua reale portata e nell'effettivita delle conseguenze giuridiche che esso e idoneo a produrre nei rapporti fra le parti, ma non gia nel senso che un atto inidoneo a produrre certi effetti debba, al contrario, essere tassato come capace di produrli e che, quindi, una proposta di contratto a prestazioni corrispettive e richiedente la Forma scritta ad substantiam debba essere equiparata al contratto gia concluso, il quale soltanto se perfezionato nella debita Forma e produttivo di conseguenze giuridiche. (nella specie, il proprietario di un suolo aveva concesso ad un terzo, con dichiarazione unilaterale, di costruire su di esso, stabilendo che alcuni appartamenti del costruendo edificio sarebbero stati di proprieta del concedente. Successivamente, quando la costruzione era stata gia eseguita, il terzo, con altra dichiarazione unilaterale, aveva accettato la detta cessione. La Corte di merito aveva ritenuto che, ai fini fiscali, il contratto doveva ritenersi perfezionato con la prima delle anzidette dichiarazioni. La SC ha cassato tale pronunzia enunziando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)