Sez. 1, Sentenza n. 2306 del 09/08/1973 (Rv. 365611 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - NOMEN IURIS ATTRIBUITO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - CONTRASTO TRA TITOLO E CONTENUTO - INDAGINE NECESSARIA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - NATURA INTRINSECA (EFFETTI DEGLI ATTI) - NOMEN IURIS ATTRIBUITO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - CONTRASTO TRA TITOLO E CONTENUTO - INDAGINE NECESSARIA.*
Il nomen iuris attribuito dalle parti al negozio, se in linea di principio non ha particolare peso di carattere esegetico, ne ha ancor meno in tema di imposta di registro, tenuto conto dell'art 8 della relativa legge, il quale, in contrapposizione al canone soggettivo di cui all'art 1362 cod civ (che sollecita un'interpretazione intesa a cogliere la 'comune intenzione delle partì), impone di considerare l'atto oggettivamente, per gli effetti giuridici ch'esso e potenzialmente idoneo a produrre, anche se non rientranti nella previsione delle parti, purche riconducibili allo schema negoziale e ricavabili dalle clausole del documento presentato per la registrazione. E se esiste contrasto fra il titolo del negozio ed il suo contenuto, ai fini dell'esatta tassazione deve essere ricercata l'effettiva portata dell'atto, senza possibilita di fermarsi alla denominazione ed alla Forma. (V sulla prima parte, 2349/72, mass n 359738; 1808/72, mass n 358797; (V 203/72, mass n 355999; 2503/71, mass n 353533; 1850/70, massima n (V 347838; sull'ultima parte, V 2623/70, mass n 349020; 1192/67, mass (V n 327653; 326/65).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)