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Sez. 2, Sentenza n. 3261 del 08/06/1979 (Rv. 399636 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399636-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Perche possa avere luogo la compensazione e necessario che tra le parti intercorrano dei rapporti reciproci, nel senso che le parti debbano rappresentare due separati centri di interessi economici, la cui caratteristica e data dall'invertibilita, talche, a seconda dello angolo visuale, uno dei soggetti, sempre nella sua identica veste giuridica, possa essere definito debitore oppure creditore, e viceversa per l'altro soggetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)