Sez. 2, Sentenza n. 3261 del 08/06/1979 (Rv. 399636 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Perche possa avere luogo la compensazione e necessario che tra le parti intercorrano dei rapporti reciproci, nel senso che le parti debbano rappresentare due separati centri di interessi economici, la cui caratteristica e data dall'invertibilita, talche, a seconda dello angolo visuale, uno dei soggetti, sempre nella sua identica veste giuridica, possa essere definito debitore oppure creditore, e viceversa per l'altro soggetto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)