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Sez. 1, Sentenza n. 340 del 28/01/1975 (Rv. 373575 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - GARANZIA DELLA SOLVENZA DEL DEBITORE - CESSIONE PRO SOLVENDO - AUTOMATICA LIBERAZIONE DEL CEDENTE - ESCLUSIONE - RISCOSSIONE DEL CREDITO - NECESSITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373575-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - GARANZIA DELLA SOLVENZA DEL DEBITORE - CESSIONE PRO SOLVENDO - AUTOMATICA LIBERAZIONE DEL CEDENTE - ESCLUSIONE - RISCOSSIONE DEL CREDITO - NECESSITA - LIMITI.*

La cessione di un credito pro solvendo non ha di per se stesso efficacia novativa, in quanto - a termini dell'art 1198 cod civ - il debitore cedente non rimane senz'altro liberato, ma la sua obbligazione verso il proprio creditore si estingue soltanto con la riscossione del credito ceduto, se non risulta una diversa volonta delle parti. (Conf 3496/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)