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Sez. 3, Sentenza n. 6558 del 29/03/2005 (Rv. 581359 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Cessione di un credito in luogo dell'adempimento - Conseguenze - Liberazione immediata del debitore originario - Esclusione - Affiancamento del credito ceduto al credito originario - Configurabilità - Conseguenze - Quiescenza del credito originario ed inesigibilità di esso - Limiti.
Stato
decisa il 2005-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581359-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

La cessione del credito in luogo dell'adempimento, prevista dall'art. 1198 cod.civ., non comporta la immediata liberazione del debitore originario, che consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma comporta l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito; all'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulti insolvente il creditore potrà rivolgersi al debitore originario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)