Sez. 1, Sentenza n. 873 del 19/06/1979 Ud. (dep. 22/01/1980) Rv. 144046 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - UCCISIONE DELL'AMANTE DELLA MOGLIE - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - UCCISIONE DELL'AMANTE DELLA MOGLIE - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Il senso morale comune non approva la uccisione del coniuge o dell'amante di questi o di entrambi per motivi di onore e per violazione del dovere di fedelta coniugale, perche non puo riconoscersi che la coscienza etica imponga al coniuge tradito la necessita di reintegrare l'ordine familiare nell'interesse sociale attraverso l'uccisione degli adulteri. Non compete, pertanto, l'attenuante prevista dall'art 62 n 1 cod pen al marito che abbia ucciso l'amante della moglie.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1, Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)