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Sez. 2, Sentenza n. 1496 del 26/02/1983 (Rv. 426326 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE (DEPORRE) - CONIUGE, PARENTI, AFFINI ED AFFILIATI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA SUL DIVIETO DI TESTIMONIARE DEL CONIUGE - ATTENDIBILITÀ DELLA DEPOSIZIONE RESA DAL CONIUGE - ESCLUSIONE APRIORISTICA - INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIONE MORTIS CAUSA DEL TESTE ALLA PARTE ORIGINARIA VERIFICATASI SUCCESSIVAMENTE ALLA DEPOSIZIONE - ATTENDIBILITÀ DELLA DEPOSIZIONE GIÀ RESA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426326-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE (DEPORRE) - CONIUGE, PARENTI, AFFINI ED AFFILIATI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA SUL DIVIETO DI TESTIMONIARE DEL CONIUGE - ATTENDIBILITÀ DELLA DEPOSIZIONE RESA DAL CONIUGE - ESCLUSIONE APRIORISTICA - INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIONE MORTIS CAUSA DEL TESTE ALLA PARTE ORIGINARIA VERIFICATASI SUCCESSIVAMENTE ALLA DEPOSIZIONE - ATTENDIBILITÀ DELLA DEPOSIZIONE GIÀ RESA - PERSISTENZA.*

Venuto meno per il coniuge, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, il divieto di testimoniare già previsto dall'art. 247 cod. proc. civ., l'attendibilità di un teste non può essere aprioristicamente esclusa, in difetto di ulteriori elementi che ne inficino la credibilità, per il solo fatto che egli sia coniuge di una delle parti, né la predetta attendibilità, che deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, può venir meno per la circostanza che in un momento successivo il teste stesso sia divenuto parte in causa per successione mortis causa alla parte originaria. (V 3011/82, mass n 420937).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)