Sez. 3, Sentenza n. 3011 del 13/05/1982 (Rv. 420937 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE (DEPORRE) - CONIUGE, PARENTI, AFFINI ED AFFILIATI - DIVIETO DI TESTIMONIARE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 247 COD. PROC. CIV. - CONSEGUENZE - ATTENDIBILITÀ DI TALI TESTI - VALUTAZIONE IN CONCRETO - NECESSITÀ.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE (DEPORRE) - CONIUGE, PARENTI, AFFINI ED AFFILIATI - DIVIETO DI TESTIMONIARE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 247 COD. PROC. CIV. - CONSEGUENZE - ATTENDIBILITÀ DI TALI TESTI - VALUTAZIONE IN CONCRETO - NECESSITÀ.*
Venuto meno il divieto di testimoniare per i parenti delle parti in causa, a seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 247 cod. proc. civ., di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, deve escludersi ogni aprioristica valutazione negativa di credibilità dei testi, ancorché legati da vincoli familiari ad una delle parti, potendo giungersi ad un giudizio di non credibilità soltanto quando emerga la prova di un interesse concreto ed attuale, idoneo ad attribuire al teste, in relazione alla situazione giuridica oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto. (V 3674/81, mass n 414305; (V 47/81, mass n 410429; (V 3231/80, mass n 407023).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)