diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14623 del 04/03/2008 Ud. (dep. 08/04/2008) Rv. 240114 - 01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Confessione ritrattata - Valore probatorio.
Stato
decisa il 2008-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240114-01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

La confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato nelle ipotesi nelle quali il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto. Quando tale indagine, ovviamente estesa al controllo su tutte le emergenze processuali, nel caso di intervenuta ritrattazione, non conduca a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza, dovrà allora innegabilmente riconoscersi alla confessione il valore probatorio idoneo alla formazione del convincimento della responsabilità dell'imputato, anche se costui, dopo aver reso confessione del delitto di omicidio alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari, abbia ritrattato in dibattimento le precedenti dichiarazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)