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Sez. 1, Sentenza n. 34356 del 20/06/2024 Ud. (dep. 11/09/2024) Rv. 286996-01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Confessione successivamente ritrattata - Idoneità a fondare il giudizio di colpevolezza dell’imputato - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286996-01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

In tema di valutazione della prova, la confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato anche in caso di ritrattazione, laddove il giudice, apprezzandone favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornisca ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto, e debba ritenersi inverosimile la successiva ritrattazione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)