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Sez. L, Sentenza n. 692 del 03/02/1989 (Rv. 461750 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - CARATTERE ESSENZIALE ED INSOSTITUIBILE - CONSEGNA AL LAVORATORE DI COPIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO O DEL REGOLAMENTO AZIENDALE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1989-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461750-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - CARATTERE ESSENZIALE ED INSOSTITUIBILE - CONSEGNA AL LAVORATORE DI COPIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO O DEL REGOLAMENTO AZIENDALE - INSUFFICIENZA.*

In tema di sanzioni disciplinari, il primo comma dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori - il quale prescrive che le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti - deve essere interpretato nel senso che il mezzo dell'affissione (nel luogo di lavoro e non altrove), come Forma di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare, deve considerarsi essenziale ed insostituibile al fine di attuare la conoscibilità delle norme suddette, sicché non è sufficiente, ai fini dell'osservanza della norma citata, la mera consegna al lavoratore di copia del contratto collettivo o del regolamento aziendale. (Conf 474/87, mass n 450207).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)