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Sez. L, Sentenza n. 474 del 20/01/1987 (Rv. 450207 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PUBBLICITÀ DEL COSIDDETTO CODICE DISCIPLINARE - FORME - CONSEGNA AL LAVORATORE DI COPIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO O DEL REGOLAMENTO AZIENDALE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450207-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PUBBLICITÀ DEL COSIDDETTO CODICE DISCIPLINARE - FORME - CONSEGNA AL LAVORATORE DI COPIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO O DEL REGOLAMENTO AZIENDALE - INSUFFICIENZA.*

In tema di sanzioni disciplinari il primo comma dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori - che prescrive che le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata, ed alle procedure di contestazione delle stesse devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti - deve essere interpretato nel senso che il mezzo dell'affissione, come Forma di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare, deve considerarsi essenziale ed insostituibile al fine di attuare la conoscibilità delle norme suddette; consegue quindi che non è sufficiente, ai fini dell'osservanza dell'art. 7, primo comma, cit., la mera consegna al lavoratore di copia del contratto collettivo o del regolamento aziendale. (Conf 4245/85, mass n 441739; (contra 1249/85, mass n 439353).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)