Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25053 del 23/10/2017 (Rv. 646053 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Divorzio - Morte dell’ex coniuge, risposatosi successivamente alla sentenza di divorzio - Diritto dell’ex coniuge superstite a quota della pensione di reversibilità - Requisiti - Titolarità di assegno divorzile, in forza di pronuncia giudiziale - Necessità - Percezione di erogazioni economiche dall'ex coniuge in via di fatto - Rilevanza - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Non può essere attribuita una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge a chi non sia titolare di assegno divorzile all'esito di determinazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la titolarità dell'assegno divorzile nell'ipotesi in cui l’attribuzione patrimoniale mensile era stata concordata tra le parti nell’udienza presidenziale del giudizio di divorzio senza essere stata recepita dal tribunale in sede di decisione, in conseguenza della mancanza di un’apposita domanda della parte beneficiaria, rimasta contumace in detto giudizio).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)