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Sez. L, Sentenza n. 3993 del 09/07/1984 (Rv. 435968 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - GRAVIDANZA - INTERRUZIONE- QUALIFICAZIONE COME ABORTO O PARTO (PREMATURO) - CONDIZIONI - RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI EVENTO INTERRUTTIVO PROPRIA DELLA SCIENZA MEDICA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435968-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - GRAVIDANZA - INTERRUZIONE- QUALIFICAZIONE COME ABORTO O PARTO (PREMATURO) - CONDIZIONI - RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI EVENTO INTERRUTTIVO PROPRIA DELLA SCIENZA MEDICA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

L'art. 12 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 (contenente il regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri), nello stabilire (con disposizione sostanzialmente identica a quella già dettata dall'art. 12 del d.P.R. 21 maggio 1953 n. 568) che l'interruzione della gravidanza si considera come aborto o parto (prematuro) a seconda che si verifichi entro od oltre il centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione, fa riferimento ad una nozione di evento interruttivo diversa da quella propria della scienza medica, facendo coincidere tale evento - per evidenti esigenze di certezza ed in armonia con le finalità di tutela perseguite dalla legge - non con la morte del prodotto del concepimento (non sempre accertabile con facilità e sicurezza) ma con il dato certo dell'espulsione del feto, rapportato all'altro dato, certo e legislativamente stabilito, costituito dai centottanta giorni dall'inizio della gravidanza, come determinato sulla base del certificato medico di cui all'art. 28 della legge, restando esclusa la possibilità di accertare preventivamente, sul piano medico-legale, l'esattezza o meno della data presunta del parto indicata da detto certificato o la permanenza o meno dello stato di gravidanza indipendentemente dall'espulsione del feto. (nella specie, enunciando il principio suesposto, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice all'indennità di maternità e disatteso la tesi dell'i.N.A.M. secondo cui l'interruzione della gravidanza, sebbene l'espulsione del feto fosse avvenuta dopo il centottantesimo giorno dall'inizio della gravidanza, doveva essere qualificata come aborto per essere il prodotto del concepimento morto al quinto mese). (contra 4861/78, mass n 394564; (contra 1067/78, mass n 390427).*

Riferimenti normativi: DPR 21/05/1953 num. 568 art. 12, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 20, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 28, DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)