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Sez. 1, Sentenza n. 28254 del 20/12/2005 (Rv. 586164 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA | Tacita - Configurabilità - Condizioni - Accertamento - Giudice del merito - Limiti - Fattispecie relativa a rinuncia, da parte della P.A., a far valere la prescrizione del diritto di privati proprietari al risarcimento del danno da occupazione appropriativa.
Stato
decisa il 2005-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586164-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA

Il compito di stabilire se un determinato comportamento possa costituire rinunzia tacita alla prescrizione è riservato al giudice del merito ed il relativo apprezzamento, essendo fondato su indagini e valutazioni di mero fatto, è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia congruamente e correttamente motivato (nella specie si è desunta la rinuncia ad eccepire la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione appropriativa da contegni di organi comunali, integrati da informative scritte del Sindaco ai proprietari, volte a rispondere "alle giuste aspettative dei proprietari dalle pratiche giacenti da anni afferenti agli espropri di terreni").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)