Sez. 1, Sentenza n. 8217 del 02/04/2007 (Rv. 597103 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Tacita - Presupposto - Comportamento inequivoco - Necessità - Manifestata volontà di avvalersi in giudizio dell'intervenuta prescrizione del preteso credito - Successiva richiesta del debitore di informazioni sull'entità del credito medesimo - Rinuncia tacita - Ravvisabilità - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
Posto che la rinuncia tacita alla prescrizione di un diritto deve essere manifestata in modo inequivoco, essa non ricorre nel caso in cui il debitore abbia richiesto alla controparte di fornire informazioni sull'entità delle pretese creditorie vantate, ma soltanto dopo aver già espresso la volontà di far valere in giudizio la causa estintiva del medesimo diritto di credito in precedenza maturata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)