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Sez. 1, Sentenza n. 318 del 14/02/1963 (Rv. 260409 - 01)

VENDITA - EVIZIONE - PARZIALE - NEGOZIO DI COMPRAVENDITA - PARZIALE RESTITUZIONE DEL PREZZO - DEBITO ORIGINARIO DI VALUTA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1963-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260409-01

VENDITA - EVIZIONE - PARZIALE - NEGOZIO DI COMPRAVENDITA - PARZIALE RESTITUZIONE DEL PREZZO - DEBITO ORIGINARIO DI VALUTA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

La parziale restituzione del prezzo, a seguito della dichiarata evizione del negozio di compravendita, costituisce un debito originariamente di valuta, come tale non sensibile alla sopravvenuta svalutazione economica, per cui la Determinazione unitaria del prezzo del bene evitto non puo essere riferita al momento della pronuncia giudiziale. (nella specie, il compratore non aveva richiesto, nel corso del giudizio, il risarcimento del danno, ex art 1480 in relazione all'art 1484 cod civ, ma solo la riduzione del prezzo nei limiti del valore del bene evitto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1484

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)