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Sez. 2 - , Sentenza n. 4653 del 28/02/2018 (Rv. 647813 - 02)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - PER INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE - LEGITTIMAZIONE | Impugnative matrimoniali - Legittimazione degli eredi e del P.M. – Limiti e condizioni
Stato
decisa il 2018-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647813-02

FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - PER INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE - LEGITTIMAZIONE

In tema di impugnative matrimoniali, l'azione per impugnare il matrimonio affetto da vizi della volontà ovvero da incapacità di intendere e di volere di uno dei coniugi ha carattere personale ed è trasmissibile agli eredi solo qualora il relativo giudizio sia già pendente al momento della morte di detto coniuge, il quale è titolare esclusivo del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio; l'azione di nullità, inoltre, pur essendo promuovibile dal pubblico ministero, ex art. 125 c.c., non può più essere esperita dopo la morte di uno dei coniugi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 117, Cod. Civ. art. 120, Cod. Civ. art. 122, Cod. Civ. art. 123, Cod. Civ. art. 125, Cod. Civ. art. 127, Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)