Sez. 1 - , Sentenza n. 11536 del 11/05/2017 (Rv. 645839 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - PER INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE - LEGITTIMAZIONE | Amministrazione di sostegno - Differenza con l'interdizione - Conseguenze - Divieto di contrarre matrimonio imposto dal giudice tutelare in procedura di amministrazione di sostegno - Limiti - Inosservanza del divieto – Impugnazione del matrimonio da parte di terzi come previsto per l’interdizione - Esclusione - Rimedi esperibili - Individuazione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - PER INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE - LEGITTIMAZIONE
In ragione delle significative differenze che intercorrono tra l'amministrazione di sostegno (diretta a valorizzare le residue capacità del soggetto debole) e dell'interdizione (volta a limitare la sfera d'azione di quel soggetto in relazione all'esigenza di salvaguardia del suo patrimonio nell'interesse dei suoi familiari), il divieto di contrarre matrimonio, previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto, non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno ma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all'interesse dell'amministrato. In tali casi, il matrimonio contratto da quest'ultimo può essere impugnato da lui stesso ex art. 120 c.c. o dall’amministratore di sostegno ex art. 412, comma 2, c.c., non anche dai terzi ex art. 119 c.c., non potendosi richiamare la disciplina dell'interdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 119, Cod. Civ. art. 120, Cod. Civ. art. 411 com. 4, Cod. Civ. art. 412 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)