Sez. 4, Sentenza n. 11133 del 16/11/1984 Ud. (dep. 14/12/1984) Rv. 167091 - 01
IMPUTATO - ISTANZE E DICHIARAZIONI - EFFETTI - IN VIA GENERALE - DICHIARAZIONE DI NOMINA DI UN DIFENSORE - EFFETTI - FATTISPECIE.*
IMPUTATO - ISTANZE E DICHIARAZIONI - EFFETTI - IN VIA GENERALE - DICHIARAZIONE DI NOMINA DI UN DIFENSORE - EFFETTI - FATTISPECIE.*
Le dichiarazioni di cui all'art. 80 cod. proc. pen. sono proposte dall'imputato con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento carcerario in cui si trova; hanno piena efficacia come se fossero direttamente ricevute dall'autorità giudiziaria. Tuttavia, le dichiarazioni concernenti la nomina del difensore, effettuate secondo le modalità previste della nomina su indicata, hanno efficacia soltanto dal momento in cui il giudice procedente ne prende conoscenza, perché non sono caratterizzate da situazioni di urgenza o di decadenza. (nella specie, la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia fu fatta dall'imputato detenuto, ma pervenne al giudice in un momento successivo all'espletamento dell'interrogatorio; l'imputato accettò il difensore di fiducia). (V mass n 134742, sulla prima parte; (V mass n 131999; (V mass n 129179; (V mass n 124815).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 80, Cod. Proc. Pen. art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)