Sez. 1, Sentenza n. 698 del 03/03/1988 Cc. (dep. 12/04/1988) Rv. 178112 - 01
IMPUTATO - ISTANZE E DICHIARAZIONI - IMPUTATO DETENUTO - DICHIARAZIONE DI NOMINA DI DIFENSORE - EFFETTI.*
IMPUTATO - ISTANZE E DICHIARAZIONI - IMPUTATO DETENUTO - DICHIARAZIONE DI NOMINA DI DIFENSORE - EFFETTI.*
Le istanze, dichiarazioni e impugnazioni proposte dall'imputato detenuto secondo la previsione dell'art. 80 cod. proc. pen. hanno piena efficacia come se fossero direttamente ricevute dall'autorità giudiziaria; ma le dichiarazioni concernenti la nomina del difensore, effettuate in tal modo, hanno efficacia soltanto dal momento in cui il giudice procedente ne prende conoscenza. (nella specie si è ritenuta legittima l'assunzione di interrogatorio dell'imputato - previo rituale avvertimento della facoltà, spettantegli, di non rispondere - alla presenza del difensore di ufficio, in quanto la nomina del difensore di fiducia, quantunque precedente a quella di ufficio, non era ancora giunta a conoscenza del magistrato procedente). (V mass n 172235; (Conf mass n 167091).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)