Sez. 1, Sentenza n. 3381 del 23/02/1995 Ud. (dep. 28/03/1995) Rv. 200699 - 01
Reo - Concorso di persone nel reato - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti | Requisiti - Indicazione - Nesso causale psichico - Nozione.
Reo - Concorso di persone nel reato - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Per la sussistenza del concorso anomalo previsto dall'art. 116 capoverso cod. pen. è necessario che ricorrano tre requisiti: a) l'adesione psichica dell'agente ad un reato concorsuale meno grave; b) la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso e più grave; c) un nesso psicologico in termini di prevedibilità tra la condotta dell'agente compartecipe e l'evento diverso e più grave in concreto verificatosi. Quanto al terzo requisito non è sufficiente un rapporto di causalità materiale tra la condotta dell'agente e l'evento più grave, ma è necessario che sussista un rapporto di causalità psichica nel senso che il reato diverso e più grave commesso dal compartecipe possa rappresentarsi alla psiche dell'agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto. Pertanto, in conformità dell'indirizzo espresso dalla sentenza n. 42/1965 della Corte Costituzionale, che in aderenza effettiva al principio previsto dall'art. 27 Cost. ha inquadrato la responsabilità penale derivante dal concorso anomalo nell'ambito delle forme dolose previste dagli artt. 42 e 43 cod. pen., la responsabilità penale del compartecipe può essere affermata solo nel caso che egli, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti nuovi, sia stato in grado di prevedere in concreto l'evento come sviluppo logico della sua condotta sulla base delle norme di comune esperienza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)