Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 16/06/1962 (Rv. 252416 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO JUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - FUNZIONE - TERMINI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO JUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - FUNZIONE - TERMINI.*
Nel vigore dell'attuale cod proc civ (a differenza del cod proc civ abrogato) l'intervento in causa jussu judicis ha l'essenziale scopo di introdurre un nuovo soggetto nella lite per l'attuazione di un litisconsorzio successivo. In esso prevale un interesse d'ordine pubblico, trascendente quello stesso delle parti originarie o dei terzi, cioe lo interesse superiore della giustizia di attuare l'economia dei giudizi e di evitare la possibilita di giudicati contraddittori, che possono verificarsi per cause aventi elementi comuni, se decise separatamente. Nell'ambito di tale esigenza di ordine pubblico, e in corrispondenza alla diversa direzione in cui puo manifestarsi, dal punto di vista sostanziale, la comunanza dell'oggetto o del titolo, l'intervento in causa puo essere disposto cosi nel caso che si tratti di evitare al terzo gli effetti pregiudizievoli, che contro di lui puo avere la sentenza resa tra le parti, come anche nel caso inverso che, trascurata dall'attore la estensione soggettiva passiva della domanda con il ricorso all'art 106 cod proc civ, il giudice ritenga di dover mettere in moto lo speciale meccanismo processuale dell'art 107 cod proc civ, nell'intento e nel tentativo che la presenza - cosi imposta in giudizio - del terzo induca la parte ad estendere al terzo stesso la domanda. In tal caso, e irrilevante, rispetto al superiore interesse di giustizia da soddisfare, che siano decorsi i termini concessi dall'art 269 cod proc civ per l'intervento su istanza di parte. (Conf 178/60, 3860/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)