Sez. 2, Sentenza n. 3483 del 19/05/1988 (Rv. 458830 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE - LITISCONSORZIO PROCESSUALE - FASI DI GRAVAME - DOMANDE E CONCLUSIONI FORMULATE NEI CONFRONTI DI UNA PARTE - AUTOMATICA ESCLUSIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE - LITISCONSORZIO PROCESSUALE - FASI DI GRAVAME - DOMANDE E CONCLUSIONI FORMULATE NEI CONFRONTI DI UNA PARTE - AUTOMATICA ESCLUSIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI - ESCLUSIONE.*
Il litisconsorzio processuale, che si verifica allorquando vi è chiamata in causa, per ordine del giudice, di un terzo cui è ritenuta comune la controversia, impone la presenza in causa del terzo anche nei successivi gradi del giudizio, ma non comporta che a tale soggetto debbano ritenersi automaticamente estese, senza espressa manifestazione di volontà della parte interessata, le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali. (V 4247/78, mass n 393892; (V 154/70, mass n 344924; (V 641/65, mass n 311213; (V 1517/62, mass n 252416).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)