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Sez. 6, Sentenza n. 431 del 01/02/1995 Cc. (dep. 14/03/1995) Rv. 200754 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - Decisione - Procedimento | Sottoposizione al giudice di fatto o elementi nuovi - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200754-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - Decisione - Procedimento

In tema di misure cautelari, la cognizione e il potere del tribunale in funzione di appello (art. 310 cod. proc. pen.) sono segnati dai motivi e dagli elementi su cui è stata fondata la richiesta di revoca e su cui il G.I.P. ha deciso. Stante il principio devolutivo dell'appello, non possono sottoporsi al tribunale, ex art. 310 cod. proc. pen., fatti o elementi nuovi, sulla base dei quali si ritiene meritevole di accoglimento l'istanza di revoca della misura cautelare, ove gli stessi non siano stati prospettati nella richiesta del G.I.P., che pertanto, non ha potuto pronunciarsi sulla fondatezza o meno della richiesta difensiva. I predetti fatti nuovi o motivi diversi devono essere riproposti sempre al giudice di cui all'art. 299 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)