Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10509 del 21/05/2015 (Rv. 635604 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Continenza tra cause iniziate con ricorso monitorio e con citazione - Principio di prevenzione - Nullità della notificazione della citazione - Rinnovazione - Rilevanza della notificazione originaria - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
In materia di litispendenza, ai fini dell'applicazione del principio di prevenzione tra cause in rapporto di continenza, l'una iniziata con ricorso monitorio e l'altra con citazione, occorre avere riguardo, per quest'ultima, al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto al destinatario anche in caso di nullità della notificazione se il vizio sia stato sanato, con effetto "ex tunc", a seguito di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)