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Sez. U, Ordinanza n. 23675 del 06/11/2014 (Rv. 632845 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Continenza tra causa iniziata con ricorso monitorio e causa iniziata con citazione - Prevenzione - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2014-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632845-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

Per determinare la litispendenza ai fini della prevenzione tra cause in rapporto di continenza, una iniziata con ricorso monitorio e una iniziata con citazione, per quest'ultima si ha riguardo al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto al destinatario, non operando la scissione soggettiva del momento perfezionativo per il notificante e il destinatario, che vale solo per le decadenze non addebitabili al notificante; né può invocarsi il principio di uguaglianza tra gli attori, in rapporto alla pendenza della lite monitoria già al momento del deposito del ricorso, atteso che la maggiore o minore incidenza dell'impulso di parte nell'individuazione del giudice naturale della controversia è solo l'effetto indiretto della differente disciplina processuale, discrezionalmente prevista dal legislatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)