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Sez. 4, Sentenza n. 7223 del 28/06/1996 Ud. (dep. 18/07/1996) Rv. 206806 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309 - Attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. - Autonomia delle circostanze - Operatività delle stesse su piani diversi.
Stato
decisa il 1996-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206806-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

L'attenuante prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e quella ex art. 114 cod. pen. operano su piani diversi, onde la loro autonomia e presenza dell'una con esclusione dell'altra, agendo la circostanza di cui all'art. 114 detto sul piano della minima partecipazione al fatto sotto il profilo dell'importanza del contributo causale dato dal correo alla perpetrazione del reato e, al contrario, quella contemplata dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 1990, n. 309, sul piano del fatto unitariamente inteso nelle sue componenti oggettive (mezzi, modalità o circostanze dell'azione, qualità e quantità delle sostanze).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)