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Sez. 2, Sentenza n. 4617 del 22/02/2013 (Rv. 625282 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - COMPENSO AL CUSTODE | Spese di custodia delle cose oggetto di sequestro giudiziario - Onere di anticipazione - Facoltà del giudice di designare la parte onerata - Iniziativa della nomina del custode - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625282-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - COMPENSO AL CUSTODE

Le spese di custodia delle cose oggetto di sequestro giudiziario rientrano fra quelle concernenti gli atti necessari del processo, in quanto l'attività del custode è svolta nell'interesse superiore della giustizia e nell'interesse comune delle parti. Trattandosi di atto necessario, rispetto al quale è il giudice che indica quali parti devono anticipare le relative spese, ai sensi dell'art. 53 disp. att. cod. proc. civ., non ha alcuna rilevanza se l'iniziativa della nomina del custode provenga, attraverso la proposizione dell'istanza di sequestro giudiziario, da una parte oppure dall'altra.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 53, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)