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Sez. 3, Sentenza n. 1187 del 24/04/1974 (Rv. 369224 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CUSTODE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - ONERE DI ANTICIPAZIONE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - ADDOSSAMENTO AL SEQUESTRANTE O AL SEQUESTRATO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1974-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369224-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CUSTODE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - ONERE DI ANTICIPAZIONE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - ADDOSSAMENTO AL SEQUESTRANTE O AL SEQUESTRATO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Le spese di custodia delle cose oggetto di sequestro giudiziario ed il compenso al custode rientrano fra quelle concernenti gli Atti necessari del processo - che, a norma dell'art 90 cod proc civ, devono essere anticipate dalla parte a carico della quale sono poste dalla legge o dal giudice - in quanto l'attivita del custode e svolta nell'interesse superiore della giustizia e di quello comune delle parti. Circa l'Onere di anticipazione delle relative spese, l'art 53 disp att cod proc civ attribuisce al giudice la facolta di designare la parte che deve corrispondere il compenso spettante al custode. Trattandosi, quindi, di atto necessario, rispetto al quale e il giudice che indica quali delle parti devono anticipare le relative spese, non ha alcuna Rilevanza se l'iniziativa della nomina del custode provenga, attraverso la proposizione dell'istanza di sequestro giudiziario, da una parte oppure dall'altra.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 676, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 52, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 52, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 53, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)