Sez. 1, Sentenza n. 5577 del 14/01/1985 Ud. (dep. 06/06/1985) Rv. 169638 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - COLLABORAZIONE CON UNO DEGLI ORGANIZZATORI - CONCORSO NELLA ORGANIZZAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - COLLABORAZIONE CON UNO DEGLI ORGANIZZATORI - CONCORSO NELLA ORGANIZZAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel reato di banda armata, colui il quale collabori con un organizzatore non deve, per ciò solo, rispondere come se fosse uno di essi, ai sensi dell'art. 110 cod. pen.. poiché infatti il legislatore ha previsto condotte delittuose tipiche e diverse per le varie forme di partecipazione a banda armata, non possono, in tale caso, trovare applicazione i principi in materia di concorso nel reato. (V mass n 160644; (V mass n 160645).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)