Sez. 1, Sentenza n. 8238 del 08/04/1983 Ud. (dep. 15/10/1983) Rv. 160645 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - CONCESSIONE - ESTREMI.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - CONCESSIONE - ESTREMI.*
L'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. può essere concessa solo allorquando l'importanza causale dell'attività di uno dei correi sia stata oggettivamente e soggettivamente minima, valutando gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.. ne consegue che si richiede, per la sua concedibilità, la esistenza di un apporto materiale e morale di così lieve entità ed efficienza causale da risultare quasi trascurabile, mentre non è sufficiente una minore o più ridotta efficienza nella partecipazione rispetto ad altri correi. (fattispecie in tema di organizzazioni di bande armate, in cui si richiedeva l'applicazione dell'attenuante, pur nella partecipazione alla "gambizzazione" della vittima). (V mass n 156457 in genere).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST., Cod. Pen. art. 306 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)