Sez. 3 - , Sentenza n. 16311 del 08/06/2023 (Rv. 667813 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Cessione di azienda da parte della curatela fallimentare per effetto di accordo transattivo - Art. 105, comma 4, l.fall. - Applicabilità - Responsabilità del cessionario per il pagamento dei debiti aziendali ex art. 2560 c.c. - Esclusione - Sindacato del giudice dell'esecuzione - Esclusione. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - In genere.
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE
La cessione d'azienda da parte della curatela fallimentare, anche se a seguito di transazione o mediante procedura di cui si contesti l'insufficiente grado di competitività, ricade nel perimetro applicativo dell'art. 105, comma 4, l.fall., il quale prevede l'effetto purgativo dei debiti pregressi a tutela dell'affidamento dei terzi e al fine di favorire l'appetibilità di aziende indebitate; ne consegue che deve escludersi una responsabilità del cessionario ex art. 2560, comma 2, c.c. per il pagamento dei debiti aziendali, peraltro non potendo il giudice dell'esecuzione svolgere un autonomo sindacato su eventuali vizi della vendita concorsuale che non siano stati tempestivamente fatti valere avanti agli organi della procedura fallimentare.
Legge Falliment. art. 105 com. 4, Cod. Civ. art. 2560 com. 2, Legge Falliment. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)