Sez. 1 - , Sentenza n. 3310 del 08/02/2017 (Rv. 643868 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Vendita fallimentare attuata in forma contrattuale - Decreto del giudice delegato di cancellazione delle ipoteche - Applicabilità - Conseguenze - Insinuazione al passivo del creditore ipotecario.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE
In tema di vendita fallimentare, anche se attuata nelle forme contrattuali e non tramite esecuzione coattiva, trova applicazione l'art. 108, comma 2, l.fall., con la conseguente cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione ad opera del giudice delegato ed ammissione del creditore ipotecario al concorso, con rango privilegiato, sull'intero prezzo pagato, ivi compreso l'acconto eventualmente versato al venditore ancora “in bonis”.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)