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Sez. 1, Sentenza n. 2095 del 23/06/1972 (Rv. 359314 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - EVASIONE TRIBUTARIA COSTITUENTE REATO - PAGAMENTO DEL TRIBUTO EVASO - POTESTA DI IMPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'AUTORE DELL'EVASIONE - ILLEGITTIMITA DELLA PRETESA TRIBUTARIA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AUTORE DELL'EVASIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI FRODE FISCALE IN MATERIA DI OLII COMBUSTIBILI.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359314-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - EVASIONE TRIBUTARIA COSTITUENTE REATO - PAGAMENTO DEL TRIBUTO EVASO - POTESTA DI IMPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'AUTORE DELL'EVASIONE - ILLEGITTIMITA DELLA PRETESA TRIBUTARIA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AUTORE DELL'EVASIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI FRODE FISCALE IN MATERIA DI OLII COMBUSTIBILI.*

L' amministrazione finanziaria puo pretendere il pagamento del tributo evaso dall'autore dell'evasione costituente reato, sul quale incombe - ove l' amministrazione abbia emesso nei suoi confronti un'ingiunzione fiscale - l'Onere di provare l'illegittimita della pretesa tributaria. (nella specie, a carico del contribuente si era proceduto penalmente per frode fiscale per aver dirottato un quantitativo di olio combustibile, destinandolo ad Usi diversi da quelli per i quali era stata concessa l'agevolazione fiscale. Il procedimento penale si era chiuso per Estinzione del reato per prescrizione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 28/02/1939 num. 334 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)