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Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 26/03/1977 (Rv. 384851 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI - MANCATO PAGAMENTO FRAUDOLENTO DELLA IMPOSTA - DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO - PRESCRIZIONE - INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL REATO FISCALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384851-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI - MANCATO PAGAMENTO FRAUDOLENTO DELLA IMPOSTA - DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO - PRESCRIZIONE - INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL REATO FISCALE - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art 19 terzo comma del RDL 28 febbraio 1939 n 334, in tema di imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui loro derivati, il diritto dell'amministrazione finanziaria alla percezione del tributo, in caso di frode, si prescrive in trent'anni, e rimane integro anche se nel frattempo si sia estinto per prescrizione il reato fiscale. (V 2095/72, mass n 359314).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)