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Sez. 3, Sentenza n. 134 del 14/01/1989 (Rv. 461367 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N.392 COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI INTERESSE TURISTICO, PROFESSIONALI - ATTIVITÀ DA AVVIARSI DAL LOCATORE IN PROPRIO O DAL CONIUGE O DAI PROSSIMI CONGIUNTI - SUSSISTENZA DELLE NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461367-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N.392 COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI INTERESSE TURISTICO, PROFESSIONALI - ATTIVITÀ DA AVVIARSI DAL LOCATORE IN PROPRIO O DAL CONIUGE O DAI PROSSIMI CONGIUNTI - SUSSISTENZA DELLE NECESSITÀ - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978 cosiddetta sull'equo canone (nel testo modificato dall'art. 1-bis della legge n. 93 del 1979), la necessità che consente al locatore di recedere dal contratto di locazione non abitativa per l'Esercizio, in proprio (o da parte del coniuge o dei prossimi congiunti) di una delle attività previste dall'art. 27 di detta legge, ove riguardi l'inizio di una nuova attività (a differenza del caso di trasferimento dell'Esercizio di un' attività già svolta altrove) deve ritenersi sussistente ogni qualvolta il relativo proposito risulti serio, non pretestuoso e giustificato da apprezzabili esigenze di vita e di lavoro. (V 4158/81, mass n 414830).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 21 art. 1 bis CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)