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Sez. 3, Sentenza n. 4158 del 26/06/1981 (Rv. 414830 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE IN BASE AD UNO DEI MOTIVI EX LETTERE A) E B) DELL'ART 29 DELLA LEGGE N 392 DEL 1978 - NECESSITA RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA COMMERCIALE - DISTINZIONE - INIZIO DI UNA NUOVA ATTIVITA O INCREMENTO DI UNA PRECEDENTE - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1981-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414830-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE IN BASE AD UNO DEI MOTIVI EX LETTERE A) E B) DELL'ART 29 DELLA LEGGE N 392 DEL 1978 - NECESSITA RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA COMMERCIALE - DISTINZIONE - INIZIO DI UNA NUOVA ATTIVITA O INCREMENTO DI UNA PRECEDENTE - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

Ai sensi dell'art 73 della legge 27 luglio 1978 n 392 (nel testo modificato dall'art 1 bis del DL 30 gennaio 1979 n 21, aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 1979 n 93), affinche il locatore di un immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione possa recedere dal contratto in base ad uno dei motivi indicati alle lettere a) e b) dell'art 29 della legge n 392 del 1978, occorre la sussistenza del requisito della necessita (verificatasi dopo la Costituzione del rapporto locatizio). A tale riguardo, ove il recesso sia finalizzato all'Esercizio di un'attivita commerciale, e necessario - come gia in relazione all'art 4 n 1 della legge 23 maggio 1950 n 253 - distinguere l'ipotesi in cui il locatore vuol servirsi dell'immobile per iniziarvi una nuova attivita o per incrementare una precedente attivita da quella in cui il locatore intenda solo trasferirvi l'Esercizio di un'attivita svolta altrove: mentre nel primo caso detta necessita sussiste ove il proposito di iniziare o potenziare l'attivita risulti serio, non pretestuoso e giustificato da apprezzabili esigenze di vita e di lavoro, nel secondo caso, invece, la serieta del proposito e le apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, discendendo dalla stessa preesistenza dell'attivita, possono valere soltanto come elementi di giudizio del tutto complementari, con la conseguenza che il locatore e tenuto a dimostrare, sulla base di elementi di fatto obiettivamente accertabili, l'impossibilita o l'insostenibile o estremo disagio di svolgere la sua attivita in un luogo diverso dall'immobile locato. (V 2675/76, mass n 381456).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 21 art. 1 bis CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)