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Sez. 2, Sentenza n. 1024 del 20/03/1976 (Rv. 379681 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - OBBLIGATORIETA - ESPOSIZIONE PER IMPLICITO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1976-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379681-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - OBBLIGATORIETA - ESPOSIZIONE PER IMPLICITO - SUFFICIENZA.*

Il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita, l'esposizione dei fatti la cui cognizione e necessaria per decidere le questioni di diritto proposte, in modo che non debba farsi riferimento ad altre fonti per la precisazione dei fatti di causa. Tale principio deve applicarsi con il rigore corrispondente a quello dei suoi effetti, sicche quante volte l'esposizione dei fatti sia ricostruibile, sia pure faticosamente e per implicito dal contenuto dell'atto, il ricorso si sottrae alla grave sanzione della inammissibilita. (V 1379/70, mass n 347135; (V 2399/69, mass n 341863).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)