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Sez. 1, Sentenza n. 2399 del 30/06/1969 (Rv. 341863 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - NECESSITA - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1969-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341863-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - NECESSITA - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita, l'esposizione sommaria dei fatti la cui cognizione e necessaria per decidere le questioni di diritto proposte, in modo che non debba farsi riferimento ad altre fonti per la precisazione dei fatti di causa. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilita del ricorso completamente mancante di una esposizione dei fatti di causa. (V. 1439-68, massima n.333086 2075-66, massima n.324040 e numerose altre conformi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)