Sez. U, Sentenza n. 5430 del 05/09/1986 (Rv. 447957 - 01)
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE - RAPPORTI DI LAVORO FRA SOCIETÀ E SPORTIVI PROFESSIONISTI - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - DISCIPLINA EX LEGGE N. 230 DEL 1962 - ESCLUSIONE - LIMITI - ART. 4, OTTAVO COMMA, DELLA LEGGE N. 91 DEL 1981 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE - RAPPORTI DI LAVORO FRA SOCIETÀ E SPORTIVI PROFESSIONISTI - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - DISCIPLINA EX LEGGE N. 230 DEL 1962 - ESCLUSIONE - LIMITI - ART. 4, OTTAVO COMMA, DELLA LEGGE N. 91 DEL 1981 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di rapporti di lavoro fra società e sportivi professionisti, l'art. 4 ottavo comma della legge 23 marzo 1981 n. 91, il quale esclude l'applicabilità della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato dettata dalla legge 18 aprile 1962 n. 230, si riferisce ai contratti di lavoro sportivo stipulati in conformità di accordi collettivi che dovranno intervenire fra federazioni e rappresentanti delle categorie interessate. Ne consegue che, prima di tali nuovi accordi e contratti, restano operanti le Disposizioni della citata legge del 1962, ivi incluso l'art. 2, ove considera il rapporto a tempo indeterminato quando si costituisca un successivo rapporto a termine prima del decorso di un certo periodo dalla scadenza di precedente contratto di durata.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)