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Sez. L, Sentenza n. 6439 del 08/06/1995 (Rv. 492732 - 01)

SPORT - CONTRATTO INGAGGIO | Rapporto contrattuale tra professionista sportivo e società destinataria delle prestazioni sportive - Natura - Rapporto di lavoro subordinato sportivo in mancanza di un contratto tipo - Configurabilità - Esclusione - Comune rapporto di lavoro subordinato - Sussistenza - Disciplina "ex lege" n. 230 del 1962 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492732-01

SPORT - CONTRATTO INGAGGIO

Il rapporto contrattuale tra professionista sportivo (nella specie, direttore sportivo) e società destinataria delle prestazioni sportive non è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato sportivo ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui alla legge 23 marzo 1981 n. 91, ove manchi un contratto tipo, ai sensi dell'art. 4 di detta legge, perché non predisposto mediante accordo tra la competente federazione sportiva nazionale e i rappresentanti delle categorie interessate. In tal caso il rapporto, se ne ricorrono i presupposti, costituisce un comune rapporto di lavoro subordinato, a cui è applicabile (non operando la deroga di cui al citato art. 4) la legge 18 aprile 1962 n. 230 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)