Sez. 6, Sentenza n. 5104 del 29/09/1987 Ud. (dep. 30/04/1988) Rv. 178238 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - QUALIFICA DI ENTE PUBBLICO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - QUALIFICA DI ENTE PUBBLICO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
In tema di attività bancaria, è sottoposta al diritto pubblico l'attività di quegli enti che esula dalla gestione economica, come quella che concerne la Costituzione e la Estinzione dell'ente, il funzionamento degli organi statutari, l'Esercizio dei poteri di organizzazione, l'amministrazione degli utili. (fattispecie in tema di peculato). (Conf mass n 176404).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 05/03/1985 num. 74, DPR 27/06/1985 num. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)