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Sez. 1, Sentenza n. 6954 del 16/07/1998 (Rv. 517258 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Stessa causa iscritta erroneamente a ruolo da ciascuna delle parti separatamente - Duplicazione di procedimenti - Mancata costituzione di ciascuna parte nel giudizio instaurato dall'altra - Rispettiva dichiarazione di contumacia in ciascun procedimento - Omessa riunione - Conclusione di uno dei giudizi con sentenza in primo grado - Impugnazione della parte contumace - Per violazione del principio del contraddittorio - Fondatezza - Obblighi del giudice di appello - Rimessione al primo giudice per la riunione - Mancata rimessione e rigetto dell'appello - Conseguenze - Cassazione della sentenza e rinvio al tribunale per la riunione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517258-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

In tema di riunione di procedimenti, nella ipotesi in cui la stessa causa risulti iscritta a ruolo, per errore, da ciascuna delle parti separatamente, e ciascuna parte abbia, poi, provveduto a costituirsi, dando così luogo a due distinti procedimenti, in ognuno dei quali sia stata, rispettivamente, dichiarata la contumacia della parte che non aveva proceduto alla iscrizione, il giudice di appello che, per effetto della mancata riunione dei procedimenti, risulti investito del gravame proposto dalla parte soccombente (e contumace in primo grado) avverso la sentenza pronunciata in uno dei due giudizi, rilevata la violazione del principio del contraddittorio, è tenuto (non potendo più disporre la riunione di due procedimenti, attesane la diversità di grado) a rilevare la erroneità della dichiarazione di contumacia ed a rimettere, per l'effetto, la causa al primo giudice perché provveda alla riunione. Una diversa pronuncia, quale quella di rigetto del gravame con conferma della sentenza di primo grado, comporta, pertanto, l'annullamento della sentenza di appello da parte della corte di legittimità, e la rimessione del procedimento (non al giudice di appello ma) al giudice di primo grado per la riunione dei due procedimenti. (Nella specie, dichiarata, da parte del pretore, la propria incompetenza per valore in relazione ad un giudizio di rilascio di immobile instauratosi tra due coniugi, uno di essi provvide alla riassunzione del procedimento dinanzi al tribunale, depositando nota di iscrizione a ruolo, mentre, successivamente, anche l'altro iscrisse a ruolo la causa dinanzi alla medesima sezione dello stesso tribunale, che designò un diverso giudice istruttore - evento verificatosi poiché, all'esito di ricerche nel ruolo generale, il coniuge non riassuntore non aveva ritrovato già iscritta a ruolo l'altra causa, per un errore di trascrizione del nome di una parte contenuto nella precedente iscrizione -. Dichiarata, in entrambi i procedimenti, la contumacia della parte che non aveva redatto la relativa nota di iscrizione, nel secondo di essi venne emessa sentenza, appellata dalla parte contumace, con impugnazione respinta dalla Corte di appello. La S.C., nell'annullare tale pronuncia, e nel rinviare il procedimento al tribunale per la riunione delle due cause, ha affermato il principio di diritto di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)