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Sez. 1, Sentenza n. 829 del 10/04/1964 (Rv. 301167 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO - DIFETTO DI UNA CONDIZIONE DELL'AZIONE - ESCLUSIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1964-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301167-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO - DIFETTO DI UNA CONDIZIONE DELL'AZIONE - ESCLUSIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA.*

L'annullamento senza rinvio, previsto dall'art.382 cod.proc.civ., riguarda le ipotesi in cui la causa non puo essere proposta, o il processo non puo essere proseguito, ipotesi, cioe, di vizi originari o sopravvenuti, del rapporto processuale, ma non certo i casi in cui, facendo difetto non gia un presupposto processuale, ma una condizione dell'Azione, l'applicazione del principio di diritto formulato comporta il rigetto della domanda nel meritò in tale ipotesi la Corte suprema, che, quale giudice di legittimita non puo emettere pronunzia di merito, non puo che rinviare ad altro giudice di merito, anche se questo, per effetto dell'applicazione del principio di diritto, non potra che rigettare la domanda.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)