diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 593 del 30/01/1985 (Rv. 438809 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE - TASSATIVITÀ - LIMITI - NECESSITÀ DEL SUCCESSIVO RIGETTO DELLA DOMANDA DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438809-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE - TASSATIVITÀ - LIMITI - NECESSITÀ DEL SUCCESSIVO RIGETTO DELLA DOMANDA DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO - IRRILEVANZA.*

Salvo il caso di improponibilità della domanda, nel quale, ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., si fa luogo a Cassazione senza rinvio, l'accoglimento del ricorso per Cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto comporta sempre il rinvio della causa al giudice del merito, ancorché questi, per effetto della applicazione del principio di diritto enunciato dalla suprema Corte, debba poi rigettare la domanda. Invero, la Cassazione con o senza rinvio dipende da tassative norme processuali, non da un potere discrezionale della suprema Corte, e questa, quale giudice di legittimità, non può emettere pronunzie di merito. (V 482/74, mass n 368213; (V 1287/65, mass n 312465; (V 829/64, mass n 301167; (Conf 706/82, mass n 418499).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)